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La Fondazione

SOMMARIO

Il Liechtenstein è uno dei pochi Stati che non restringe lo scopo di una Fondazione ai soli fini caritatevoli. Nel Liechtenstein una Fondazione privata, creata con lo scopo di mantenere ed educare i componenti della propria famiglia o altri beneficiari specificatamente indicati, non deve essere registrata. Essa si costituisce mediante la dotazione di un fondo ed assume la propria personalità giuridica avente responsabilità limitata (capitale minimo 30,000 franchi svizzeri).

DEFINIZIONE GIURIDICA

Una Fondazione è quindi una persona giuridica costituita con l'apporto di un fondo al fine del raggiungimento di uno scopo specifico (Art. 552). La Fondazione, in quanto persona giuridica, non ha membri, soci, azionisti o altri tipi di compartecipanti. Essa viene unicamente governata dalla volontà del fondatore come indicato nello Statuto (articoli) e nel Regolamento.

COSTITUZIONE

La Fondazione viene costituita dal fondatore il quale esprime la sua volontà mediante un atto costitutivo e con la dotazione di un fondo (minimo 30,000 franchi svizzeri).

L'iscrizione nel Registro Pubblico è richiesto unicamente se l'oggetto della Fondazione và oltre quello di una Fondazione famigliare. Ne consegue che la Fondazione non registrata è molto comune.

SCOPI

Il fondatore decide gli scopi della Fondazione. Gli scopi più comuni sono quelli che prevedono il supporto finanziario dei membri della propria famiglia, la promozione delle Arti e il sostegno di propositi caritatevoli. L'oggetto può includere attività commerciali solo se necessarie a raggiungere gli obiettivi non commerciali della Fondazione. La partecipazione in imprese commerciali, per controllare i propri interessi, non si considera attività commerciale.

PATRIMONIO

Il capitale minimo della fondazione è 30,000 franchi svizzeri da versare interamente. Qualsiasi capitale donato formalmente dal fondatore diventa proprietà della Fondazione. Il patrimonio della Fondazione è interamente separato da quello del fondatore.

IL FONDATORE

Il fondatore, in quanto creatore della Fondazione, è l'unica autorità che può decidere gli scopi della Fondazione e ogni destinazione dei benefici da concedere. Egli nomina il Consiglio di amministrazione e stabilisce i criteri di esecuzione del compito ad esso affidato. Finché il fondatore vive, egli è libero di cambiare lo statuto, gli scopi e i beneficiari della Fondazione. Questa possibilità deve essere prevista nell'atto costitutivo, la maggior parte dei fondatori optano per questa clausola. Soltanto dopo la morte del fondatore le sue disposizioni diventano definitive.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nella sua funzione di organo esecutivo, il Consiglio di amministrazione deve amministrare la Fondazione attenendosi alla volontà del fondatore espressa nello statuto e nel regolamento. I membri del Consiglio di amministrazione devono osservare standard di criteri di altissima diligenza e sono personalmente responsabili per ogni danno provocato. Essi sono quindi tenuti ad esercitare le proprie funzioni con grande cautela e perizia, in quanto investiti della responsabilità personale.

BENEFICIARI

I beneficiari sono le persone (o altre entità legali), designate nello statuto (articoli) o nel regolamento, destinatarie di un beneficio presente o futuro proveniente dal patrimonio e dai profitti della Fondazione (art. 932 a § 78). I proventi del beneficio sono per loro matura gratuiti ed i beneficiari non hanno, salvo legami contrattuali diversi, nessun diritto legale o altro diritto equivalente per esserne i designatari. Di conseguenza i diritti di beneficio possono essere limitati nel tempo oppure assoggettati a certe condizioni. Il fondatore ha una notevole possibilità discrezionale nello stabilire condizioni e limitazioni. I beneficiari acquisiscono una volta nominati, oltre ai diritti principali di ricevere una quota dei profitti e una quota del patrimonio della Fondazione, il diritto ad esigere una chiara amministrazione del patrimonio della Fondazione. Lo status dei beneficiari viene determinato dalla volontà del fondatore come specificato nel regolamento o nello statuto. In caso di disaccordo con il Consiglio di amministrazione, i beneficiari possono ricorrere al tribunale per tutelare i propri diritti. Il tribunale applicherà le norme, da lungo tempo istituite e collaudate, della legge sul fedecommesso.

PROTEZIONE DEL PATRIMONIO

La Fondazione assume la propria autonoma personalità giuridica, di conseguenza il suo patrimonio non è più di proprietà del fondatore. Mediante il trasferimento delle proprietà alla Fondazione, il fondatore può dare disposizioni per il futuro che forniranno in ogni caso a lui e alla sua famiglia, salvaguardandolo dai rischi provenienti dalle attività imprenditoriali e professionali svolte, i fondi necessari. La Fondazione del Liechtenstein è legalmente riconosciuta come strumento per proteggere il patrimonio. I creditori dei beneficiari specificatamente designati, non possono confiscare i diritti degli stessi beneficiari nemmeno nel caso di ingiunzioni ed esecuzioni o procedimenti fallimentari. Inoltre la legge intende dare ulteriore tutela esentando dall'obbligo di registrazione nel Registro Pubblico e nel negare ai terzi l'accesso alle informazioni pubbliche.

IMPOSTE E TASSE

Le Fondazioni assumono uno status particolare per cui sono esenti dalla tassazione sulla proprietà, sugli utili ed altri profitti. L'unica imposta a cui sono assoggettate è la tassa annuale del 0,1°/°° sul capitale e sul patrimonio, con un minimo di 1,000 franchi svizzeri. La percentuale dell'imposta è ridotta allo 0,075°/°° se il patrimonio supera 2 milioni di franchi svizzeri e allo 0,050°/°° se supera 10 milioni di franchi svizzeri.

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